Ribasso sulla manodopera: obbligatoria la verifica di anomalia

Può una stazione appaltante aggiudicare un appalto senza attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia, quando l’offerta prevede un ribasso sulla manodopera? I costi della manodopera possono essere oggetto di ribasso o non sono suscettibili di variazioni?

Costi della manodopera: quando il ribasso è legittimo?

La ribassabilità dei costi della manodopera e la correlata attivazione obbligatoria del procedimento di verifica dell’anomalia sono al centro della sentenza del TAR Lazio del 28 luglio 2025, n. 14863, nel contesto di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione, lamentando che l’offerta dell’aggiudicataria fosse antieconomica e palesemente in perdita, poiché fondata su un ribasso del 99% rispetto all’importo a base di gara. Il TAR, tuttavia, ha chiarito che tale percentuale si riferiva esclusivamente alla componente dell’importo netto e che tale ribasso lasciava l’offerta, nel suo complesso, entro la soglia di congruità.

Nell’importo complessivo erano compresi pure i costi della manodopera, oggetto di un ribasso che, invece, come spiega il tribunale amministrativo, avrebbe dovuto essere motivato. Vediamo il perché.

 

Ribassabilità costi della manodopera: cosa prevede il Codice Appalti

Il cuore della decisione sta nell’obbligo della stazione appaltante di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia ogni qualvolta l’operatore economico presenti un’offerta che indichi, quale costo della manodopera, un importo inferiore rispetto a quello stimato nella documentazione di gara.

Il Collegio ha richiamato l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, il quale, dispone che “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Secondo una costante lettura giurisprudenziale, la norma impone l’obbligo non discrezionale per la stazione appaltante di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta in caso di ribassi sui costi della manodopera.

Nel caso concreto, l’aggiudicataria aveva effettivamente presentato un’offerta con costi della manodopera inferiori a quelli indicati a base di gara. L’Amministrazione, però, aveva erroneamente ritenuto di non dover attivare alcun subprocedimento, assumendo la coincidenza tra i dati offerti e quelli stimati. In questo modo ha impedito all’operatore di dimostrare che il ribasso fosse il frutto di una maggiore efficienza organizzativa e non di una indebita compressione dei diritti dei lavoratori, come richiesto dalla normativa vigente.

Si tratta di una logica sottesa anche al disciplinare di gara che ribadiva – in piena aderenza all’art. 41, comma 14 – che una stima ribassata dei costi della manodopera avrebbe potuto comportare la verifica della congruità dell’offerta, anche indipendentemente dal superamento delle soglie di anomalia.

Una clausola che lasciasse alla stazione appaltante la facoltà (anziché l’obbligo) di avviare la verifica, in presenza di ribassi sulla manodopera, sarebbe da ritenersi nulla per violazione di legge. Inoltre, viene operata una distinzione netta tra la verifica dell’offerta nel suo complesso e quella riferita specificamente alla voce della manodopera, che segue una disciplina più rigorosa e vincolante.

 

Le conclusioni del TAR

Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione, con la possibilità per la stazione appaltante di riesaminare l’offerta dell’aggiudicataria alla luce di quanto stabilito e rideterminarsi, anche confermando l’aggiudicazione.

In conclusione, come spiega il TAR:

  • il ribasso dei costi della manodopera è ammesso, ma la sua legittimità è subordinata alla verifica obbligatoria di congruità da parte della stazione appaltante, anche in assenza di soglie di anomalia sull’intera offerta;
  • la verifica di anomalia è automatica quando l’importo indicato per la manodopera è inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023;
  • non è ammessa discrezionalità amministrativa: il mancato avvio del subprocedimento di verifica rende illegittima l’aggiudicazione, come accaduto nel caso in esame;
  • il disciplinare di gara non può derogare alla normativa vigente: eventuali clausole che attribuiscono un margine di scelta alla SA sull’attivazione del subprocedimento sono da considerarsi nulle.

 

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