La questione relativa all’inclusione o allo scorporo dei costi della manodopera dall’offerta economica è sicuramente una tra le più delicate che gli operatori si trovano ad affrontare durante le procedure di gara e il rischio di esclusione, nel caso di errata interpretazione della lex specialis, è sempre in agguato.
Una delle cause più frequenti di anomalia dell’offerta, per esempio, è il ribasso operato al netto dei costi della manodopera, come spiega il TAR Lazio con la sentenza del 29 luglio 2025, n. 14968.
Il TAR si è soffermato sulla corretta lettura dell’art. 41, comma 14, chiarendo che: “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso”, ma ciò non significa che possano essere esclusi dall’importo complessivo dell’offerta.
Al contrario, devono essere analiticamente indicati e, se oggetto di ribasso, giustificati puntualmente, con particolare attenzione alla congruità rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Ciò significa che il ribasso sulla manodopera è consentito e che per scorporo dalla base di gara si intende la previsione secondo cui il relativo importo va indicato nell’offerta e in caso di ribasso sarà assoggettato a verifica di congruità.
In conclusione, Di.sa. ribadisce che:
- l’offerta economica deve comprendere anche i costi della manodopera, che – pur indicati separatamente – concorrono alla determinazione del valore economico complessivo;
- non è possibile scorporare i costi della manodopera e “sottrarli” all’offerta, dichiarando un importo parziale: ciò integra una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, impedendo qualsiasi integrazione postuma in fase di verifica;
- il ribasso può riguardare anche i costi della manodopera, ma in tal caso deve essere motivato in base a una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto espressamente dal comma 14 dell’art. 41.