Soccorso istruttorio e DGUE: quando l’errore di invio equivale a mancata risposta dell’OE
Nelle procedure di gara il soccorso istruttorio consente di evitare esclusioni meramente formali, garantendo al tempo stesso che la competizione si svolga su basi paritarie e in tempi certi.
Ma cosa accade quando un’integrazione richiesta dalla stazione appaltante è incompleta, errata o addirittura non pervenuta? L’Amministrazione deve fermarsi o può tentare un ulteriore passaggio chiarificatore? E, soprattutto, quando l’errore dell’operatore economico smette di essere sanabile e diventa causa legittima di esclusione?
Il tema si intreccia direttamente con l’utilizzo del DGUE, spesso trattato dagli operatori come una sorta di autocertificazione “onnicomprensiva”, capace di assorbire ogni richiesta della lex specialis.
Nella prassi operativa, però, non è raro che il DGUE venga compilato in modo generico, confidando nel fatto che eventuali lacune possano essere colmate in sede di soccorso istruttorio.
È su questi aspetti che si è innestata la sentenza del Consiglio di Stato 2 febbraio 2026, n. 837, chiamata a verificare se un errore di trasmissione possa essere equiparato a una mancata risposta, se in simili circostanze la stazione appaltante sia tenuta a reiterare il soccorso istruttorio e se il DGUE possa ritenersi sufficiente anche quando la lex specialis richiede specificazioni puntuali sul possesso dei requisiti.
Una decisione che ha inciso sul rapporto tra soccorso istruttorio, responsabilità dell’operatore economico e principio del risultato.
Soccorso istruttorio e DGUE: perché l’errore di invio equivale a mancata risposta
La questione nasce dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara, disposta a seguito dell’esito negativo del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante.
In sede di verifica della documentazione amministrativa, era emerso che nel DGUE l’operatore aveva dichiarato il possesso della licenza prefettizia richiesta dal disciplinare, ma senza indicare le classi di servizio e gli ambiti territoriali coperti, limitandosi inoltre a dichiarare l’avvenuta presentazione di un’istanza di estensione, senza precisarne contenuti e perimetro.
Alla luce di tali carenze, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio formulando due richieste distinte e autonome:
- una finalizzata all’integrazione del DGUE, con riferimento specifico alle classi funzionali e agli ambiti territoriali della licenza prefettizia e dell’eventuale istanza di estensione;
- l’altra relativa all’integrazione della domanda di partecipazione, riguardante profili diversi, tra cui l’indicazione del soggetto firmatario e l’eventuale adozione di misure di self-cleaning.
Nel termine assegnato, l’operatore aveva trasmesso due documenti identici tra loro, entrambi riferiti alla sola integrazione della domanda di partecipazione, mentre non era stata trasmessa l’integrazione del DGUE, nonostante questa fosse stata espressamente richiesta.
Secondo la prospettazione difensiva dell’operatore, la mancata trasmissione sarebbe dipesa da un errore di invio telematico, poiché la dichiarazione integrativa del DGUE risultava comunque predisposta e firmata digitalmente in data anteriore alla scadenza del termine fissato per il soccorso istruttorio.
La stazione appaltante, rilevata l’assenza di qualsiasi riscontro in ordine alla prima richiesta istruttoria, aveva quindi disposto l’esclusione dalla procedura, ritenendo non regolarizzata la carenza originaria del DGUE. Ne era scaturito il ricorso, che il TAR aveva respinto, con conseguente appello al Consiglio di Stato.
Quadro normativo di riferimento
La controversia si colloca all’incrocio tra DGUE, soccorso istruttorio e disciplina di gara, alla luce dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.
Il DGUE, strumento attraverso cui l’operatore economico rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, ha una funzione dichiarativa e non può sostituire le prescrizioni puntuali della lex specialis. Quando il disciplinare richiede l’indicazione di classi funzionali, ambiti territoriali o titoli abilitativi specifici, la mera indicazione del numero di un’autorizzazione non è sufficiente.
Nella decisione rileva l’applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio come strumento di regolarizzazione delle carenze della documentazione amministrativa, chiarendo che l’operatore è tenuto a ottemperare integralmente alle richieste della stazione appaltante entro il termine assegnato, a pena di esclusione.
Accanto alla norma codicistica, assume rilievo decisivo la disciplina di gara, che può:
- delimitare l’ambito del soccorso istruttorio;
- circoscrivere eventuali chiarimenti alla documentazione effettivamente prodotta;
- qualificare il termine come perentorio e a pena di esclusione.
Rilevano poi il principio del risultato e la par condicio: il soccorso istruttorio non è uno strumento reiterabile né un rimedio generalizzato agli errori dell’operatore, ma un istituto funzionale alla celere definizione della procedura.
L’analisi del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha spiegato che il soccorso istruttorio non è un procedimento unitario e indistinto, ma va letto in relazione alle singole richieste formulate dalla stazione appaltante.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante non aveva chiesto genericamente di integrare la documentazione, ma aveva formulato due richieste autonome, ciascuna riferita a un distinto profilo carente. La risposta dell’operatore doveva quindi essere valutata separatamente rispetto a ciascuna richiesta, motivo per cui il fatto che una delle integrazioni fosse stata correttamente trasmessa non ha sanato l’assenza totale di riscontro sull’altra.
L’appellante aveva cercato di ricondurre la vicenda a un mero errore di trasmissione telematica, sostenendo di aver comunque formato il documento integrativo entro il termine assegnato.
Il Consiglio di Stato ha invece spostato l’attenzione dal momento della formazione del documento a quello della sua effettiva trasmissione alla stazione appaltante.
Ai fini dell’art. 101 del Codice, non rileva l’esistenza astratta della dichiarazione, ma la sua messa a disposizione dell’amministrazione entro il termine perentorio. In questa prospettiva, l’errore di invio ha prodotto lo stesso effetto giuridico della mancata risposta, poiché la stazione appaltante non disponeva di alcun elemento su cui esercitare valutazioni o chiarimenti.
La clausola del disciplinare che consentiva di richiedere ulteriori chiarimenti non introduceva un obbligo in tal senso ed era comunque limitata alla documentazione già prodotta in sede di soccorso istruttorio. Nel caso concreto, non essendo stata trasmessa alcuna integrazione del DGUE, mancava il presupposto stesso per una nuova richiesta.
Quanto al ruolo del DGUE, la mera indicazione del numero di una licenza non consentiva di verificare il possesso del requisito speciale quando la lex specialis richiedeva la specificazione di classi funzionali e ambiti territoriali.
Una volta accertata l’inottemperanza al soccorso istruttorio, ogni valutazione sul possesso sostanziale del requisito è risultata irrilevante.
L’esclusione non si è fondata sull’assenza del requisito, ma sull’incompletezza della dichiarazione e sulla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
Conclusioni
L’appello è stato respinto, confermando l’esclusione dell’operatore economico. La decisione ha ribadito che il soccorso istruttorio non può essere letto come una fase “elastica” del procedimento, né come uno spazio nel quale rimediare a qualsiasi disallineamento documentale. Quando la stazione appaltante formula richieste istruttorie puntuali e autonome, l’operatore è chiamato a rispondere in modo altrettanto puntuale.
In questo quadro, l’errore di invio non assume un rilievo diverso dalla mancata risposta: ciò che conta è la disponibilità effettiva della documentazione entro il termine assegnato.
Il termine fissato in sede di soccorso istruttorio opera così come presidio della par condicio e come strumento funzionale al principio del risultato, senza trasformarsi in una fase di recupero generalizzato di omissioni imputabili all’organizzazione dell’operatore economico.