Se un operatore economico omette integralmente il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella busta amministrativa telematica, la stazione appaltante deve disporre l’esclusione automatica oppure è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio?
A offrire una risposta è la sentenza del Consiglio di Stato 23 febbraio 2026, n. 1438, che individua il corretto equilibrio tra legalità procedimentale, par condicio, proporzionalità e selezione effettiva della migliore offerta.
Il DGUE è un’autodichiarazione standardizzata, introdotta in ambito europeo come strumento di semplificazione amministrativa. Non è un requisito sostanziale, né un elemento costitutivo della partecipazione, ma il veicolo dichiarativo attraverso cui l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti generali e speciali.
L’assenza del “DGUE” non può automaticamente equivalere all’assenza del “contenuto”, quando la domanda di partecipazione è stata regolarmente presentata e sottoscritta.
In ogni caso, il limite invalicabile resta duplice:
- non è ammessa la modifica dell’offerta tecnica o economica;
- non possono essere introdotti elementi sostanziali nuovi.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del soccorso istruttorio ed escluso che l’omissione integrale del DGUE costituisse causa automatica di esclusione.
Per le stazioni appaltanti si conferma che la verifica della documentazione amministrativa deve essere improntata a un criterio sostanziale e che l’esclusione automatica per omissioni documentali è compatibile solo quando la carenza incide su elementi essenziali e non sanabili.
Di.sa. sostiene che, in presenza di domanda regolarmente presentata e assenza di alterazione dell’offerta, l’attivazione del soccorso istruttorio è una scelta coerente con l’art. 101.