L’obbligo di assumere un impegno sulla stabilità occupazionale non è dovuto, quando l’appalto non comporta subentro in rapporti di lavoro preesistenti, e la richiesta di una dichiarazione al riguardo, a prescindere, costituisce un formalismo che non giustifica un eventuale provvedimento di esclusione.
Non solo la mancata produzione della relazione non comporta l’esclusione automatica ma, qualora la Stazione Appaltante la richieda, va consentita l’attivazione del soccorso istruttorio.
A chiarire i limiti applicativi dell’art. 102 del Codice dei contratti pubblici, è il TAR Sicilia, con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 2885.
Diverse le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza:
- l’impegno sulla stabilità occupazionale non si applica se l’appalto non comporta subentro o riassorbimento di personale;
- la dichiarazione ex art. 102, in tali casi, non è necessaria;
- la mancata allegazione della relazione non può determinare l’esclusione, in mancanza di clausola espressa “a pena di esclusione”;
- la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, anche per gli allegati all’offerta economica, se la documentazione mancante non incide sul prezzo o sugli oneri aziendali;
- l’inserimento della relazione ex art. 102 nella busta economica è una scelta illogica e potenzialmente lesiva della partecipazione.