L’art.119, comma 2, del Codice definisce il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, assumendosi comunque la responsabilità complessiva dell’opera.

Il subappalto a cascata, o “subappalto del subappalto”, nasce invece quando un’impresa subappaltatrice affida a sua volta parte delle lavorazioni a un’altra impresa.

Con il nuovo Codice, questo meccanismo non è più vietato: il divieto assoluto è stato superato, ma restano limiti precisi.

Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni che, per la loro natura o complessità, devono essere eseguite direttamente o non possono essere ulteriormente subappaltate. In assenza di tali indicazioni, il subappalto a cascata è ammesso, ma sempre previa autorizzazione.

Di.sa. specifica alcuni importanti aspetti relativi al subappalto:

  • il termine per l’autorizzazione al subappalto (anche a cascata) si calcola sull’importo dell’affidamento da autorizzare;
  • se l’importo è inferiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate, il termine è di 15 giorni;
  • in tutti gli altri casi, rimane di 30 giorni;
  • trascorso il termine senza risposta, l’autorizzazione si intende concessa.

 

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