Subappalto e costi della manodopera: il TAR sulla verifica di anomalia
Un’impresa può essere esclusa se non indica i costi della manodopera nei preventivi dei subappaltatori? La stazione appaltante deve entrare nel dettaglio di tutte le singole voci di prezzo o può limitarsi ad alcune, purché significative, per valutare l’affidabilità complessiva di un’offerta? E ancora: qual è il confine tra la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il sindacato del giudice amministrativo in materia di verifica di anomalia?
Domande come queste non sono meramente teoriche, ma hanno ricadute dirette sullo svolgimento delle procedure di gara. La verifica di anomalia, infatti, costituisce una fase delicata e spesso contestata, perché può incidere in modo determinante sull’esito della selezione e sull’aggiudicazione finale.
Costi della manodopera: le dichiarazioni a carico dell’OE in caso di subappalto
Sul tema si è pronunciato il TAR Veneto, con la sentenza 9 settembre 2025, n. 1536, in relazione a un ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, fornendo chiarimenti che rafforzano l’interpretazione della disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti.
La vicenda riguarda l’aggiudicazione di una gara di lavori, impugnata dalla seconda classificata. Le doglianze riguardavano principalmente due profili:
- costi della manodopera e subappalto: nei preventivi allegati ai giustificativi non risultava evidenziata la voce di manodopera riferita ai subappaltatori, con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto verificare la conformità ai minimi tabellari;
- anomalia dell’offerta: il ribasso sarebbe stato applicato soltanto ai materiali e non all’importo complessivo, con preventivi giudicati vetusti, riferiti ad altri cantieri e non sempre coerenti con i prezzi a base d’asta.
Inoltre, la verifica di anomalia era stata condotta solo su alcune voci di prezzo, senza estendersi all’offerta nel suo complesso.
Tesi che però non hanno convinto il TAR, che ha anche richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato per motivare la propria decisione.
Il quadro normativo di riferimento
Due le due disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) al centro della controversia:
- art. 110 sulle offerte anormalmente basse: la stazione appaltante nella valutazione dell’anomalia dell’offerta dispone di un potere tecnico-discrezionale ampio, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o macroscopica irragionevolezza;
- art. 119 in materia di subappalto: i commi 7 e 12 sanciscono il divieto di ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza per le prestazioni subappaltate. L’affidatario resta responsabile in solido per l’applicazione del CCNL ai lavoratori del subappaltatore.
Costi della manodopera e subappalto
Il Collegio ha rilevato che l’aggiudicataria aveva indicato in offerta lo stesso costo della manodopera previsto dalla lex specialis, pari a oltre 800mila euro, specificando che non sarebbe stato assoggettato a ribasso. Nelle giustificazioni, l’impresa ha confermato che anche per le prestazioni oggetto di subappalto i costi sarebbero stati riconosciuti integralmente, in linea con le tabelle ministeriali e ANCE.
Nel valutare la questione, il TAR ha quindi richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5580/2025, che ha definitivamente chiarito che i costi della manodopera del subappaltatore non vanno dichiarati in sede di gara, poiché si tratta di un corrispettivo per un servizio acquistato e non di retribuzioni da versare direttamente. La verifica della coerenza spetta alla fase di autorizzazione del subappalto.
Verifica di anomalia
Il giudice amministrativo ha ribadito che la verifica di congruità ha natura globale e sintetica, volta a valutare la serietà e l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso. Non è quindi necessario esaminare tutte le singole voci, ma solo quelle maggiormente significative.
Le eventuali incongruenze riscontrate su alcune voci non hanno inciso sulla sostenibilità complessiva dell’offerta, né l’uso di preventivi riferiti ad altri cantieri è stato ritenuto illegittimo, in quanto relativi a lavorazioni analoghe. La discrezionalità tecnica della stazione appaltante è stata esercitata correttamente e non è emersa alcuna illogicità manifesta.
Conclusioni
Il TAR Veneto ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ribadendo così che:
- le imprese non devono indicare i costi della manodopera dei subappaltatori in sede di offerta, ma devono rispettarli integralmente in fase esecutiva;
- le stazioni appaltanti possono concentrare la verifica di anomalia sulle voci più significative, senza l’obbligo di analizzare ogni singolo prezzo.
La pronuncia ha un valore operativo importante perché conferma un approccio che evita rigidità eccessive su alcune questioni, non costituendo motivo di esclusione la mancata dichiarazione dei costi della manodopera dei subappaltatori; inoltre la verifica di anomalia, se condotta in modo globale e ragionevole, non è sindacabile dal giudice amministrativo.