Verifica anomalia offerta e tempi di gara: limiti e principio del risultato

Uno dei veri banchi di prova delle procedure di affidamento è l’efficienza delle Amministrazioni, chiamate non solo a garantire il rispetto formale delle regole di gara, ma a governare i procedimenti in modo coerente con una logica di tempestività, concentrazione e certezza dei tempi, soprattutto quando sono in gioco appalti complessi e di importo rilevante.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha provato a rispondere a questa esigenza, spostando il baricentro dell’azione amministrativa dal mero rispetto sequenziale delle fasi procedurali al risultato concreto dell’affidamento, inteso come esito utile, tempestivo e affidabile della gara. È in questa cornice che il tempo assume valore giuridico, imponendo alle stazioni appaltanti di garantire termini congrui e coerenti anche con l’affidamento riposto dall’operatore economico.

Ma fino a che punto questo equilibrio può essere spinto? Quanto può durare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta senza compromettere la legittimità della gara?
È consentito frazionare nel tempo il contraddittorio, acquisendo giustificazioni a più riprese?

Su questi interrogativi è intervenuto il TAR Veneto con la sentenza del 15 dicembre 2025, n. 2387, affrontando un caso di eccessiva durata del subprocedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e chiarendone l’incompatibilità con il principio del risultato e con l’impianto acceleratorio del nuovo Codice.

Anomalia dell’offerta: i limiti temporali per la verifica

Il caso riguarda una procedura di gara telematica per l’affidamento di lavori alla quale avevano partecipato tre operatori economici. All’esito della valutazione delle offerte, la stazione appaltante aveva approvato la graduatoria, collocando al primo posto l’operatore che aveva presentato un ribasso particolarmente elevato, superiore al 30%.

Proprio l’entità del ribasso aveva determinato l’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, con richiesta di giustificazioni da fornire entro il termine di quindici giorni previsto dalla norma.

L’operatore aveva trasmesso nei termini solo una parte delle spiegazioni richieste, riferite a una quota limitata dell’importo complessivo. Il subprocedimento, tuttavia, non era stato definito, ma era proseguito con ulteriori interlocuzioni, comprensive di un’audizione e di successive richieste di integrazione documentale, trasmesse in più momenti nel corso dei mesi successivi.

Un ulteriore profilo di criticità riguardava la mancanza di un atto formale e tempestivo di conclusione della verifica dell’anomalia, dotato di data certa. Di fatto, l’esito del subprocedimento risultava esternato solo con il provvedimento di aggiudicazione, adottato a notevole distanza di tempo dall’avvio della verifica.

Su queste basi, il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione, deducendo la violazione dell’art. 110 del Codice dei contratti e dei principi che regolano la conduzione delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento ai profili di tempestività, concentrazione delle operazioni di gara e par condicio tra i concorrenti.

Quadro normativo

Il riferimento normativo centrale è l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina in modo puntuale il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, delineandone struttura, sequenza e tempistiche.

La norma prevede che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante debba attivare un contraddittorio formale con l’operatore economico, richiedendo per iscritto le spiegazioni ritenute necessarie e assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la loro trasmissione. Il legislatore ha dunque costruito il subprocedimento come una fase istruttoria concentrata, scandita da tempi certi e contenuti, funzionali a superare rapidamente la “prima parvenza” di anomalia.

Questa impostazione si inserisce nel disegno complessivo del nuovo Codice, che attribuisce rilievo centrale al principio del risultato, codificato all’art. 1. In base al comma 1, le stazioni appaltanti perseguono l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo; il comma 4 chiarisce poi che tale principio costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.

Nel nuovo impianto normativo, dunque, la verifica dell’anomalia non è più solo una garanzia a tutela dell’operatore economico, ma anche uno strumento funzionale alla speditezza della procedura e alla certezza dei tempi di gara. Il termine massimo di quindici giorni assume così una valenza acceleratoria, che impedisce alla stazione appaltante di trasformare il contraddittorio in una fase istruttoria dilatata, frammentata o priva di un chiaro momento conclusivo.

A ciò si affianca il principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, elaborato dalla giurisprudenza e oggi pienamente coerente con il nuovo Codice, che mira a evitare soluzioni procedimentali idonee a incidere sulla par condicio tra i concorrenti o a introdurre margini di elasticità non previsti dalla legge.

Analisi tecnica: il tempo come parametro di legittimità

È su questo intreccio normativo che si innesta il ragionamento del giudice amministrativo, chiamato a valutare se una gestione eccessivamente protratta del subprocedimento di verifica dell’anomalia sia compatibile con l’assetto delineato dal legislatore.

Il Collegio ha richiamato una lettura rigorosa dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, sottolineando come la norma delinei una sequenza procedimentale chiusa e temporalmente definita. La previsione di un termine “non superiore a quindici giorni” non viene interpretata come una soglia elastica, ma come un limite funzionale alla concentrazione del contraddittorio in un’unica fase istruttoria.

In questa prospettiva, la possibilità di acquisire giustificazioni ulteriori, a distanza di mesi e attraverso richieste reiterate, risulta incompatibile con la ratio della norma. Il subprocedimento di verifica dell’anomalia non può trasformarsi in un percorso a tappe, nel quale l’operatore economico completa progressivamente il quadro giustificativo dell’offerta, beneficiando di una dilatazione temporale non prevista dal legislatore.

Particolarmente rilevante è poi la mancanza di un atto conclusivo formale, dotato di data certa, che attesti la chiusura della verifica prima dell’aggiudicazione. L’assenza di un provvedimento chiaramente identificabile impedisce di ricostruire con certezza il momento in cui la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta congrua, con un evidente vulnus ai principi di trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa.

È in questo contesto che il Collegio valorizza il principio del risultato, richiamando espressamente l’art. 1 del Codice. Una verifica dell’anomalia protratta in modo irragionevole non solo contrasta con la lettera dell’art. 110, ma compromette la finalità stessa della procedura di gara, che deve condurre all’affidamento del contratto in tempi certi e ragionevoli.

Il giudice chiarisce inoltre che una simile gestione istruttoria incide sulla par condicio tra i concorrenti, poiché consente a un solo operatore di beneficiare di un confronto diluito nel tempo, alterando l’equilibrio competitivo della gara. In questo senso, la dilatazione del subprocedimento viene qualificata come un autonomo vizio di legittimità, non meramente strumentale ad altre censure.

Conclusioni

Su queste basi, il TAR Veneto ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la gestione del subprocedimento e, conseguentemente, l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante.

La procedura di gara è stata ritenuta illegittima per effetto della gestione abnormemente dilatata della verifica dell’anomalia, in violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio del risultato.

La sentenza consegna indicazioni operative molto chiare:

  • la verifica dell’anomalia è un subprocedimento a struttura chiusa, da svolgersi entro un arco temporale definito;
  • il termine di quindici giorni ha valenza acceleratoria e non può essere eluso con integrazioni reiterate;
  • il contraddittorio deve essere concentrato e non frammentato;
  • l’esito della verifica deve essere formalizzato con un atto espresso, tracciabile e dotato di data certa, logicamente anteriore all’aggiudicazione;
  • una dilatazione irragionevole della verifica integra un autonomo vizio di legittimità, idoneo a travolgere l’aggiudicazione.

Nel nuovo assetto del Codice dei contratti pubblici, il tempo è un parametro sostanziale di legittimità dell’azione amministrativa, che deve essere governato entro confini procedimentali certi.

 

lavoripubblici 

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