Appalti pubblici: no al ribasso sui costi della manodopera

In una gara d’appalto, i costi della manodopera sono sempre scorporati da quelli soggetti a ribasso e l’importo ribassabile, in un appalto integrato, è dato dalla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Costi della manodopera: non sono inclusi nell’importo ribassabile

Nel ribadire l’impossibilità di applicare il ribasso ai costi della manodopera, il TAR Calabria, con la sentenza dell’8 febbraio 2024, n. 120, ha richiamato le disposizioni dell’art. 41, comma 14, del d.Lgs. n 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), secondo cui “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Ed è sulla base di questa disposizione che il tribunale calabro ha accolto il ricorso presentato da un concorrente contro la proposta di aggiudicazione di un appalto integrato in favore di un altro operatore economico, specificando che la SA avrebbe stilato la graduatoria senza tenere conto che l’importo ribassato comprendeva anche i costi della manodopera.

I costi della manodopera vanno sempre scorporati

Spiega il TAR che l’offerta economica ha ad oggetto il ribasso percentuale e non l’importo ribassabile, predeterminato dalla stazione appaltante e vincolante per tutti i partecipanti.

Occorre, pertanto, partire proprio dalla corretta individuazione dell’importo ribassabile, posto che non può dubitarsi del fatto che esso sia predeterminato dalla stazione appaltante e uguale per tutte le imprese, giocandosi il confronto concorrenziale sul ribasso percentuale da indicare in sede di offerta.

Dalla lettura delle disposizioni dettate dalla lex specialis in cobinato con il comma 14 dell’art. 41 del Codice, ne deriva che l’importo complessivo dell’appalto è comprensivo di voci di costo soggette a ribasso e di voci di costo espressamente non soggette a ribasso (costo della manodopera e oneri di sicurezza) e che tali ultimi costi sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.

Di conseguenza, l’importo ribassabile è pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza. Su tale importo, pertanto, le imprese concorrenti avrebbero dovuto calcolare il ribasso percentuale da offrire in sede di gara.

L’Amministrazione invece, nel caso in esame, ha effettivamente manipolato le offerte delle prime due graduate allo scopo di renderle conformi a quanto prescritto dalla lex specialis e, dunque, ammissibili, pur indicando esse, quale importo soggetto a ribasso, un importo comprensivo del costo della manodopera non soggetto a ribasso.

L’offerta deve essere sempre lineare e trasparente

La questione è stata quindi anche l’occasione per ribadire che le offerte “devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara”, e “qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara”, e ciò anche “a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili”.

Infine, sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto.

In altri termini, la ricerca della volontà dell’offerente può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta: l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta.

Nel caso di specie, la volontà di scorporare il costo della manodopera dall’importo al quale applicare il ribasso percentuale, così come richiesto dalla lex specialis oltre che dall’art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023, non è emerso in modo univoco dall’offerta che, se mai invece è risultata ambigua, incerta e indeterminata.

 

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