Le amministrazioni possono anticipare parte del corrispettivo dell’appalto anche in caso di consegna di urgenza e devono valutare attentamente l’incidenza della situazione emergenziale sulla resa delle prestazioni da parte degli appaltatori. Il Dl 18/2020 introduce una modifica e una serie di deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, di far fronte alle problematiche determinate dalla diffusione del Covid-19. La disposizione di maggiore portata generale è contenuta nel comma 2 dell’art. 91 del decreto, nel quale si stabilisce che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo (prevista obbligatoriamente dall’art. 35, comma 18 del Dlgs 50/2016 nella quantità del 20 per cento del valore del contratto in tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture) è ora consentita anche quando l’appalto sia avviato d’urgenza prima della stipulazione del contratto.

Qualora una stazione appaltante rilevi in un appalto, problematiche derivanti da ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, prima di avviare la procedura per l’applicazione delle penali, deve verificare quanto questi ritardi siano determinati dalle particolari condizioni di lavoro imposte dai decreti sulla normativa emergenziale (ad esempio, quelle che obbligano le imprese ad applicare ai processi produttivi il distanziamento interpersonale di un metro tra gli operatori coinvolti).

Di.Sa crede che, nell’ottica di facilitare i processi di riorganizzazione delle amministrazioni in questo periodo, l’art. 74 del Dl 18/2020 consente loro, sino al 31 dicembre di quest’anno, di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici per consentire ai dipendenti lo smart working, in deroga a tutte le norme regolative in materia (comprese quelle inerenti l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori contenute nell’art. 1, comma 513 delal legge 208/2015), fatta eccezione per quelle penali e per la normativa antimafia. Le stazioni appaltanti potranno acquistare queste tipologie di prestazioni e di forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in base all’art. 63, comma 2, lettera c), del Dlgs 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa o un piccola e media impresa innovativa.

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