Affrontiamo oggi un nuovo discorso: l’avvalimento. L’ avvalimento, nell’ordinamento giuridico italiano, è un istituto giuridico riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. E’ stato introdotto con il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), in sede di recepimento delle direttive dell’Unione Europea nn. 2004/18 e 2004/17, e successivamente modificato con l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).

Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Ovviamente il contratto di avvalimento fornito può favorire un procedimento di soccorso istruttorio specificativo; il soccorso integrativo (ex art.83, co. 9/Codice dei Contratti), precisiamo, si utilizza solo nel caso in cui non sia stato fornito il contratto e il supplemento possegga un contratto con data certa.

Di.Sa rammenta che il D.Lgs. 163/2006 prevede due tipi di avvalimento:

  • l’avvalimento finalizzato alla dimostrazione, in sede di gara, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento (art. 49);
  • l’avvalimento finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l’attestazione di qualificazione che abilita l’operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50).
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