L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha precisato, con il Parere n.416 del 15 maggio 2019 , che è  ammissibile, per un libero professionista, in qualità di socio, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, a condizione che il professionista medesimo sia inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

In una situazione di evoluzione normativa, connessa alla recente entrata in vigore del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), e ai lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, l’ANAC ha ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica

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