Direttore dei lavori assunto successivamente dall’impresa: per ANAC è pantouflage
L’assunzione da parte di un’impresa stradale di un ingegnere già in servizio presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che sul medesimo appalto aveva svolto l’incarico di direttore dei lavori, configura una violazione del divieto di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.
È questa, in sintesi, la posizione espressa da ANAC con il parere approvato dal Consiglio il 1 aprile 2026, pronunciandosi su una vicenda che tocca un punto molto delicato nella gestione degli appalti pubblici, quello del passaggio dal ruolo tecnico esercitato per conto dell’amministrazione a un successivo rapporto di lavoro con l’impresa destinataria di quella stessa attività.
Pantouflage negli appalti: ANAC interviene sul ruolo del direttore dei lavori
Al centro del parere c’è l’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, disposizione introdotta dalla Legge n. 190/2012 per evitare che il dipendente pubblico, mentre esercita funzioni per conto dell’amministrazione, possa subire pressioni o condizionamenti legati alla prospettiva di un futuro incarico presso soggetti privati con cui entra in rapporto per ragioni d’ufficio. La norma stabilisce infatti che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione non possano, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di quella stessa attività.
Non si tratta soltanto di un divieto che colpisce il dipendente sul piano personale, perché la disposizione prevede effetti particolarmente incisivi anche sul versante contrattuale. Il parere richiama infatti il testo della norma, che stabilisce la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione del divieto, oltre al divieto per il soggetto privato di contrattare con la pubblica amministrazione per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. La stessa Autorità ricorda inoltre che il pantouflage è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sul dipendente pubblico, prospettando opportunità di assunzione una volta cessato il servizio.
Direttore dei lavori e poteri autoritativi: quando scatta il pantouflage
Il punto più interessante del parere riguarda il ruolo concretamente svolto dal direttore dei lavori e la sua rilevanza ai fini dell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali. ANAC ribadisce che in questa nozione non rientrano solo gli atti conclusivi del procedimento o le decisioni formalmente adottate dagli organi dell’amministrazione, ma anche tutte quelle attività che, in modo sostanziale, incidono sulla situazione giuridica del destinatario. Il riferimento è a un potere esercitato in modo concreto ed effettivo, quindi non astratto o meramente formale, ma tale da produrre effetti reali sul rapporto con il privato.
In questo quadro, il direttore dei lavori non viene considerato una figura meramente esecutiva. Il parere richiama anche l’art. 1 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, ricordando che nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia, cura i profili tecnici, contabili e amministrativi dell’intervento e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto. È proprio questo inquadramento a dare consistenza al ragionamento dell’Autorità.
Nel caso concreto, l’ingegnere aveva redatto due perizie di variante, poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del responsabile del servizio, oltre ad aver predisposto il primo stato di avanzamento, la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione. Si tratta, secondo ANAC, di attività che non si esauriscono in un supporto tecnico neutro, ma che entrano nel merito del contenuto del rapporto contrattuale e delle sue modifiche.
Su questo punto il parere è particolarmente netto, perché chiarisce che non assume alcun rilievo il fatto che il tecnico non abbia partecipato alle sedute di giunta o non abbia avuto un ruolo diretto negli impegni di spesa. Ciò che conta è che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e provvedimenti, oppure comunque di partecipare alla formazione del loro contenuto, incidendo sulla sfera giuridica del contraente privato e modificandola anche unilateralmente.
Le conclusioni di ANAC: violazione del divieto di pantouflage
Alla luce di queste considerazioni, l’Autorità ha ritenuto che nel caso esaminato fossero presenti tutti i presupposti richiesti dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, sia con riferimento all’attività svolta dall’ingegnere nei confronti dell’impresa, sia con riferimento al successivo incarico presso la stessa. La conclusione del parere è quindi lineare, perché ANAC afferma espressamente che nel caso di assunzione presso l’impresa risulta sussistente la violazione del divieto di pantouflage.
La verifica non può fermarsi alla firma degli atti o alla titolarità formale del procedimento, ma deve scendere dentro le attività effettivamente svolte e nel ruolo che quelle attività hanno avuto nel rapporto con il privato. Ed è qui che il direttore dei lavori, per come oggi è configurato anche dal D.Lgs. n. 36/2023, rientra pienamente nel perimetro della norma, perché non è un soggetto esterno alla dinamica contrattuale, ma uno dei protagonisti tecnici della sua definizione.