Ci sarà una doppia diffida accertativa sia nei contratti di appalto che in quelli di somministrazione di lavoro: la prima sarà a carico del datore di lavoro, la seconda invece a carico del committente, che è l’utilizzatore finale delle prestazioni di lavoro.

Questa doppia misura viene applicata perchè le somme possono essere differenti e perché la responsabilità solidale, tra datore di lavoro e committente, è circoscritta nel caso degli appalti e piena nel caso di somministrazione di lavoro. Questo è quanto viene stabilito dall’ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota prot. 1107/2020.

La «diffida accertativa per crediti patrimoniali» ha l’obiettivo di puntare ad agevolare la soddisfazione dei crediti di lavoro dei lavoratori. Qualora nel corso di controlli, si evincono inadempimenti da cui scaturiscono crediti di natura patrimoniale a sostegno dei lavoratori, l’ispettore impone al datore di lavoro di elargire quanto accertato.

Ecco che arrivano delle novità. Se fino al 14 settembre l’ispettore poteva applicare un’ingiunzione solamente per il datore di lavoro omissivo, dal 15 settembre stesso, essa viene applicata anche nei confronti di quei soggetti che adoperano le prestazioni di lavoro, poichè sono da considerare solidalmente responsabili dei crediti accertati. Ciò fa si che negli appalti o nelle somministrazioni di manodopera, l’ingiunzione può essere indirizzata sia al DL, sia al responsabile in solido per dare attuazione al titolo esecutivo.

Di.Sa sottolinea che il ministero del lavoro, con circolare n. 5/2011, fa richiesta di comunicazione della diffida accertativa a tutti coloro i quali sono da considerare responsabili in solido, ossia committente, appaltatore e subappaltatore, in modo tale da avviare provvedimenti di autotutela a disposizione dell’obbligato solidale, ad esempio con un blocco dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti, e Di.Sa sottolinea anche un’altra novità introdotta dalla legge n. 120/2020, ossia l’utilizzazione di un provvedimento «coercitivo» che può essere apploicato nei confronti del solo soggetto che «direttamente» utilizza la prestazione lavorativa.

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