La nuova circolare dell’Agenzia Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E, parla anche delle procedure da seguire nel caso di errori fatti nella compilazione della Comunicazione della cessione dei crediti.

L’Agenzia delle Entrate distingue tra:

  • errori nella compilazione della Comunicazione;
  • errori formali;
  • errori sostanziali.

Qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma saranno visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.

L’errore o l’omissione di dati della Comunicazione che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito formale. In questi casi, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. Tuttavia, l’errore commesso deve essere segnalato insieme all’indicazione dei dati corretti.

Rimediare a un errore sostanziale è possibile e l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti anche un Modello per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti, che è allegato alla Circolare stessa. Tra gli errori sostanziali rientrano ad esempio l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, o l’errata indicazione del codice fiscale del cedente.

Di.sa. sostiene che proprio per consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

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