Il soccorso istruttorio che consente al concorrente di sanare le irregolarità della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, è ora disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per l’attivazione del soccorso istruttorio, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico.

Nell’articolo 101 sono elencate e dettagliate le seguenti tipologie di soccorso istruttorio:

  1. soccorso integrativo o completivo, che mira al recupero di carenze della documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
  2. soccorso sanante che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa;
  3. soccorso istruttorio in senso stretto che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica;
  4. soccorso correttivo che abilita direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.

Di.sa. ricorda che sono soccorribili anche, purché documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte:

  1. la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
  2. l’omessa allegazione del contratto di avvalimento;
  3. la carenza dell’impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.
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