Il termine di impugnazione non è da ritenersi decorrente dal momento in cui viene data lettura dei soggetti ammessi nella seduta pubblica.

I giudici di palazzo Spada hanno chiarito non soltanto l’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di ammissione-esclusione delle concorrenti, ma anche quello di comunicazione di tale provvedimento ai concorrenti.

Essi fanno notare che i termini per l’impugnazione del provvedimento, decorrono dal momento in cui vengono resi noti gli atti, con le dovute motivazioni. Quindi deve esserci la certa conoscenza delle cose e per conoscenza non si intende la mera consapevolezza dell’avvenuta ammissione alla gara.

In conclusione si deduce che non può ritenersi sufficiente la sola presenza di un rappresentante del concorrente alla seduta per far partire i termini per impugnare il provvedimento, se non vi è la prova sulla percezione immediata ed effettiva del contenuto della documentazione prodotta.

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