La pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 13/2022 ha previsto nuovi controlli per il rilascio del visto di conformità necessario per il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi.

Quest’ultimo D.L. ha ulteriormente focalizzato l’attenzione sui cosiddetti “controlli filtro” introdotti con il D.L. Antifrodi in termini di sanzioni sui soggetti tenuti al rilascio delle asseverazioni e massimali di copertura assicurativa, rivisto il numero delle cessioni del credito successive alla prima, nonché introdotto dei nuovi obblighi formali e sostanziali in tema di costo del lavoro per le imprese edili.

Il professionista per rilasciare il visto di conformità, deve prestare particolare attenzione:

  • alla verifica del massimale della copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni Superbonus, prevedendo che esso debba essere almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni. Sarà necessario che il tecnico rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove dichiari quanto richiesto dalla norma;
  • agli interventi edilizi di importo superiore ad € 70.000 ed avviati successivamente al 27 maggio 2022. Al verificarsi di queste due condizioni, affinché le imprese edili possano partecipare alle cessioni del credito ovvero vedersi riconosciuti i benefici di cui agli artt. 119 e sg. del DL Rilancio, devono applicare nei rapporti di lavoro dipendente i contratti collettivi del settore edile nazionali e territoriali. Compito di coloro che rilasciano il visto di conformità è verificare che il contratto collettivo sia indicato nel contratto di appalto e riportato nelle fatture emesse a seguito degli interventi realizzati.
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