Offerte, invertire le buste non inficia il concorso. L’inversione procedimentale nell’apertura delle buste di offerta non inficia la regolarità della procedura di gara a condizione che si tratti di una gara al massimo ribasso e la violazione riguardi la busta contenente la documentazione amministrativa. Lo ha affermato il Consiglio di stato, con la pronuncia della quinta sezione n.. 6017 del 2 settembre 2019 relativa a una gara con procedura negoziata nella quale era stata aperta prima la busta economica e poi la busta amministrativa. Il Consiglio di stato ha ribaltato il giudizio di primo grado che aveva accolto il ricorso ritenendo l’alterazione dell’ordine di apertura delle buste lesivo del principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa.I giudici di appello hanno motivato sul fatto che il rischio di commistione tra le diverse offerte sussiste effettivamente nel caso di pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione.

Ciò accade però soltanto quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, e non con il minor prezzo dove il confronto avviene in ordine a profili economici e non tecnici. Fuori dalla logica dell’illustrato principio di separazione (ancorato al divieto di commistione tra profili tecnici ed economici dell’offerta), hanno precisato i giudici, «si colloca (su un piano più generale) il distinto canone che, avuto riguardo alla attitudine sequenziale ed alla necessaria razionalità procedimentale dell’azione amministrativa impone un ordine logico alla varie fasi della complessiva procedura evidenziale (es. ordine di apertura delle buste)».

Nessun dubbio, hanno rilevato i giudici, che sussista, quindi, un preciso ordine di apertura delle buste: prima la busta amministrativa; quindi la busta contenente l’offerta tecnica; infine la busta contenente l’offerta economica. La differenza è che mentre l’inversione che interessa i profili economici e quelli tecnici altera inesorabilmente la regolarità della procedura, ciò non accade nel caso in cui l’inversione riguardi l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, «che non compromette in modo sostanziale i valori in gioco e che deve riguardarsi quale mera irregolarità».

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