Ruolo centrale alle certificazioni  e non più alle somme che transitano dalle imprese ai committenti, divieto sostanziale di compensazione dei versamenti dovuti a titolo di ritenute alla fonte, per i lavoratori impiegati negli appalti, possibilità di uscita dalla nuova disposizione con la certificazione dell’Agenzia delle entrate. Il quadro appena descritto, in sintesi, è quello che emerge dalla formulazione dell’ art. 4 del decreto legge n. 124 del 2019, il cosiddetto decreto fiscale, come riscritto in commissione e in corso di approvazione definitiva in senato.

La norma introduce (a decorrere dal 1° gennaio 2020) una serie di obblighi e responsabilità tra committente, appaltatori, sub-appaltatori e affidatari per le ritenute Irpef da versare nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati per l’esecuzione delle opere o dei servizi oggetto del contratto.

Di.Sa crede che devono essere formulate delle riflessioni, in relazione al ruolo che viene rivestito dai sub-appaltatori. Detti soggetti, infatti, devono adempiere un duplice obbligo informativo. Devono trasmettere sia agli appaltatori sia ai committenti, le deleghe di pagamento relative alle ritenute del mese precedente versate per i lavoratori direttamente impiegati nell’opera, insieme all’elenco degli stessi identificati per codice fiscale, con il dettaglio ore e l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente per l’opera affidata dal committente. Nell’ipotesi in cui tale obbligo non venga rispettato, oppure vi sia un carente/omesso versamento di ritenute, il committente ha il diritto di trattenere i corrispettivi dovuti all’impresa appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera (con il limite di quanto non versato).

Inoltre Di.Sa crede che se da un punto di vista pratico è del tutto evidente come si possa intervenire attraverso il ravvedimento operoso, risulta difficile immaginare che il committente, una volta riscontrato l’eventuale mancato versamento della ritenuta provveda ad informare l’Agenzia delle entrate senza prima sollecitare l’impresa a sanare l’inadempimento. Di contro, l’impresa che ha violato le disposizioni in materia di versamento potrà intervenire proprio con il ravvedimento. Si deve però ritenere che un eventuale ravvedimento effettuato in data successiva ai 90 giorni possa comportare il venir meno dell’ ipotesi di irrogazione di una somma pari alla sanzione a carico del committente laddove, quantomeno, il committente abbia comunque effettuato la segnalazione nei termini di legge.

 

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