Oggi vediamo insieme il caso di una ditta che ha vinto una gara d’appalto, il cui bando vieta il ricorso al subappalto, che ha affidato alcune prestazioni a dei professionisti esterni alla sua organizzazione, ma un’altra società esclusa ha presentato ricorso sostenendo che la vincitrice, subappaltando alcune prestazioni, stesse violando il disciplinare di gara.

Su questo caso si è pronunciato il Tar Umbria con la sentenza n. 11/2022 spiegando che se una società vince una gara d’appalto, il cui bando vieta il ricorso al subappalto, può affidare alcune prestazioni a dei professionisti esterni senza incorrere in alcuna violazione.

Infatti tra subappalto e affidamento delle prestazioni ai professionisti esterni ci sono delle differenze.

Nel subappalto è il subappaltatore che, subentrando all’affidatario, esegue alcune prestazioni del contratto. Il subappaltatore opera quindi con una propria organizzazione.

Al contrario, nel caso di affidamento delle prestazioni a professionisti esterni, i professionisti operano per conto dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ingloba le prestazioni dei professionisti esterni nella prestazione principale nei confronti della Stazione Appaltante.  I professionisti esterni, quindi, non operano secondo una organizzazione indipendente, ma all’interno dell’organizzazione dell’affidatario.

Di.sa. ritiene quindi che non c’è subappalto in presenza di un rapporto di lavoro autonomo.

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