La vicenda riguarda un appalto misto per l’affidamento dei servizi di presidio, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle opere edili delle “Scuderie del Quirinale”, per un importo di Euro 179.852,40, nell’ambito del quale rilevavo lavorazioni rientranti nella categoria OG2, per un importo pari a €25.000,00.

Parte ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicatario per carenza dei requisiti di qualificazione tecnico professionali, giacché, in violazione di quanto espressamente disposto dalla lex specialis, tale concorrente avrebbe preteso di dimostrare il possesso del requisito di qualificazione OG2, classe I, anziché producendo l’attestato SOA per tale classe, facendo applicazione di quanto previsto dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. Peraltro, prosegue il ricorrente, trattandosi di categoria OG2 – “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” – non potrebbe in ogni caso invocarsi l’applicazione del citato art. 90, posto che dovrebbe trovare necessaria applicazione la disciplina speciale di cui al DM MiBACT n. 154/2017, con il conseguente difetto in capo all’aggiudicataria dell’iscrizione alla Camera di commercio per gli “oggetti” indicati all’art. 5 del DM n. 154/2017 citato.

Secondo Tar, Roma, sez. II – quater, 23 ottobre 2019, n. 12203 la censura è infondata.“Come affermato in giurisprudenza, le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria si suddividono in due gruppi: a) specializzate, generalmente con l’acronimo OG e in alcuni casi OS; b) superspecializzate, generalmente con l’acronimo OS, oltre a OG11. Al di sopra della soglia di Euro 150.000,00, le categorie superspecializzate esigono l’attestazione SOA in capo all’appaltatore, e il subappalto non può superare il 30% dell’importo. Per le categorie specializzate, invece, la qualificazione può essere sostituita dal subappalto, purché l’importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella classifica della categoria prevalente. Al di sotto della soglia di Euro 150.000,00, è prevista la possibilità di eseguire i lavori delle categorie specializzate e superspecializzate senza l’attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall’ art. 90 comma 1, d.P.R. n. 207/2010.

Per la categoria di lavori classificata OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, l’art. 12 (Lavori di importo inferiore a 150.000 euro) del D.M. n. 154/2017 costituisce una specifica applicazione della regola generale contenuta all’art. 90, comma 1, d.P:R. n. 207/2010.Così ricostruito il quadro normativo applicabile alla categoria di lavori classificata OG2, classe I, per un importo complessivo inferiore a 150.000,00 Euro, l’eventuale interpretazione della lex specialis – là dove chiede letteralmente il “possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismo di attestazione (SOA)” – nel senso di impedire l’applicazione del regime semplificato previsto dall’art. 90, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 ai fini della qualificazione degli operatori economici ne determinerebbe la nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione contenuto nell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (in continuità con il previgente comma 1 bis dell’articolo 46 del d.lgs. n. 163/2016), non potendo la legge speciale di gara stabilire cause di esclusione “ulteriori” rispetto a quelle normativamente fissate.

Ne consegue che il possesso del requisito in esame ben poteva essere dimostrato, nel caso di specie, con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010, fermo rimanendo il potere-dovere della stazione appaltante di verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in gara dal concorrente ai fini dell’applicazione del regime semplificato suddetto (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate).

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