“Nel caso in cui la stazione appaltante abbia avviato una procedura d’ appalto sostanzialmente aperta a ogni operatore economico presente nel mercato, impegnandosi a invitare ogni soggetto che abbia manifestato interesse, non è necessario indicare le ragioni dell’ invito formulato al vecchio affidatario. In questi termini si è pronunciata la sentenza del Tar Bolzano n. 263/2019 in controtendenza rispetto all’ orientamento che esige in ogni caso una adeguata motivazione.

La sentenza afferma che il responsabile unico del procedimento non ha alcun obbligo di motivare la mancata applicazione della rotazione degli affidamenti nel caso in cui la procedura risulti aperta alla partecipazione di ogni operatore presente sul mercato.

Questa decisione prende, quindi, le distanze dalla più rigorosa sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, sezione I, n. 376/2019 da cui, invece, è emersa una costante esigenza di motivare adeguatamente la mancata applicazione della rotazione anche nel caso di procedura semplificata sostanzialmente “aperta” ed in specie, il riaffido al pregresso appaltatore.

Il criterio della rotazione, non deve essere letto in senso penalizzante/escludente per chi abbia «in precedenza lavorato correttamente con un’ amministrazione», ma piuttosto esprime l’ esigenza «di non favorirlo, altrimenti risolvendosi esso in una causa di esclusione dalle gare, oltre che non codificata, in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è, invece, imperniato tutto il sistema degli appalti».

Viene accolta la tesi della stazione appaltante e l’ orientamento della stessa autorità anticorruzione che ha avuto modo di chiarire che «la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione».

In pratica, prosegue la sentenza, nel caso in cui la stazione appaltante apra «al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’ offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’ Amministrazione, ma significa non favorirlo».

DiSa crede che nei casi di specie non si impone alcun onere motivazionale in relazione all’ invito a partecipare alla procedura negoziata rivolto anche all’ operatore “uscente” o in relazione all’ aggiudicazione al medesimo della commessa. Inoltre, sotto il profilo pratico, considerate le diverse posizioni espresse dalla giurisprudenza, ritiene opportuno che il Rup chiarisca, fin dalla determinazione di avvio del procedimento di acquisto, che trattandosi di procedimento aperto a ogni operatore economico interessato non si applicheranno i vincoli della rotazione.

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