Con l’art. 10 del Decreto Aiuti Quater sono state previste alcune modifiche e integrazioni su disposizioni inerenti le procedure di affidamento lavori a enti e stazioni appaltanti.

Tra le modifiche apportate ci sono dei chiarimenti relativi all’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità ai fini dell’acquisizione di servizi, forniture e lavori nell’ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.

Adesso viene esplicitato che l’obbligo si intende applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

Al comma 2, l’art. 10 definisce le modalità di accesso a enti e stazioni appaltanti alle risorse residue disponibili del fondo per l’avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione del decreto Aiuti.

Di.sa. ricorda che per l’attuazione è necessario attendere l’apposito DM del MEF che verrà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Infine, con il comma 3 dell’art. 10 è stato aggiunto un articolo al D.L. n. 77/2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di notevole interesse, che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione.

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