Se mancano le indicazioni sui costi della manodopera, si possono sanare attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
L’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 unitamente al successivo art. 95, comma 10, ha creato molte difficoltà interpretative in merito a questo caso, e per questo ci sono stati molti interventi uno tra i quali è stato quello da parte dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea.
Sembra che in caso di mancata indicazione dei costi della manodopera, la discriminante è data dalla lex specialis, ovvero:
- se il bando prevede espressamente una sanzione espulsiva per l’omissione dichiarativa, allora non è possibile attivare il soccorso istruttorio;
- se, invece, il bando non prevede nulla, resta da capire il comportamento del partecipante che è venuto meno ad un obbligo previsto dal Codice dei contratti.
Il primo caso è stato chiarito dalla Corte Europea che ha confermato la possibilità di prevedere nel bando di gara l’esclusione in caso di mancata indicazione dei costi della manodopera, nel secondo invece, occorre verificare se l’esclusione possa discendere direttamente dall’art. 95, comma 10 del Codice, rammentando che tale previsione non prevede alcuna sanzione espulsiva.
La Corte Europea è stata ancora più precisa dicendo che l’esclusione è illegittima se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche e che quindi spetterebbe al giudice del rinvio di verificare se per gli offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera e valutare se, dunque, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti.
La lex specialis, non ha imposto formalmente l’utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante, in merito alla presentazione delle domande. Il disciplinare, infatti, stabiliva che l’offerta economica venisse redatta “preferibilmente” secondo un modulo allegato e il modello di offerta prestampato non impediva in assoluto di aggiungervi tale indicazione.
Lo stesso disciplinare però, prevedeva che “Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara”.
In conclusione questi elementi hanno portato a stabilire la correttezza del ricorso nella fattispecie al rimedio del soccorso istruttorio volto a verificare il rispetto “sostanziale” dell’art. 95, comma 10 del Codice.