Il Consiglio di Stato con la sentenza del 9 maggio 2024, n. 4162, spiega che, ai fini della valutazione del requisito di capacità tecnica, per servizi “analoghi” non si intende lo svolgimento di servizi “identici”, ma la ricerca di elementi di similitudine fra i diversi servizi considerati, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.

Ciò implica che il possesso del requisito di idoneità professionale, come l’iscrizione al certificato camerale nel settore oggetto dell’appalto può non essere sufficiente, se le attività svolte hanno obiettivi differenti da quelle richieste.

Bisogna infatti distinguere tra il requisito dell’idoneità professionale e i requisiti esperienziali richiesti a dimostrazione della capacità tecnico-professionale dell’operatore. È indubbio che l’iscrizione alla Camera di Commercio costituisca requisito d’idoneità professionale; tuttavia il pregresso effettivo svolgimento dell’attività (con i relativi risultati), è requisito di capacità tecnico-professionale, che l’amministrazione può richiedere sia provato attraverso l’allegazione delle precedenti esperienze professionali.

Di conseguenza, la prescrizione della lex specialis di gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di commercio per una determinata attività, ha la funzione di selezionare operatori che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.

Di.sa. sottolinea che, la certificazione camerale è dunque lo strumento mediante il quale può accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il contenuto dell’oggetto sociale, però, non equivale ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività, che invece è dimostrabile con il requisito esperienziale.

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