Soccorso istruttorio: i doveri dei concorrenti verso la Stazione Appaltante

Il soccorso istruttorio va esercitato nel rispetto dei principi fondanti i procedimenti amministrativi che abbiano come obiettivo l’individuazione di soggetti cui assegnare contributi o contratti pubblici, quali la par condicio e il favor partecipationis.

Da ciò ne deriva che, come l’Amministrazione ha l’onere di garantire pari condizioni per la partecipazione dei concorrenti, anche questi ultimi devono collaborare con l’ente pubblico, nel rispetto del principio di buona fede, senza pretendere che eventuali errori od omissioni anche gravi siano sempre sanati dall’Amministrazione.

Soccorso istruttorio: i doveri del concorrente

Lo spiega il TAR Lombardia con la sentenza n. 1795/2023, con la quale ha respinto il ricorso di un operatore escluso dalla graduatoria di un bando per la selezione di proposte progettuali a finanziare nell’ambito delle risorse del PNRR.

L’azienda aveva presentato una tabella dei costi di investimento poco chiara e che rischiava di violare uno dei requisiti richiesti per ottenere il finanziamento, motivo per cui l’Amministrazione aveva attivato il soccorso istruttorio chiedendo di fornire alcune specifiche.

Non ritenendo adeguati i chiarimenti presentati (anche perché sostanzialmente è stata ripresentata la stessa tabella dei costi), l’operatore è stato escluso. Provvedimento ritenuto legittimo dal TAR: l’Amministrazione regionale si è infatti attivata per il soccorso istruttorio, nel rispetto del bando, istituto che consente all’ente aggiudicatore di acquisire dati, documenti e informazioni dagli operatori partecipanti, seppure una sola volta. Di conseguenza, di fronte alla mancanza di chiarezza della domanda dell’operatore, nonostante il soccorso istruttorio, legittimamente la domanda è stata esclusa dalla procedura.

Soccorso istruttorio e tutela della concorrenza

Ricorda il giudice amministrativo che il soccorso istruttorio deve appunto essere esercitato nel rispetto di altri principi che attengono ai procedimenti amministrativi finalizzati all’individuazione di soggetti cui assegnare contributi o contratti pubblici, quali ad esempio il principio del rispetto della parità di condizioni (“par condicio”) di tutti i partecipanti.

Questi ultimi hanno in ogni caso un onere di collaborazione con l’ente aggiudicatore, nel rispetto della buona fede che deve ispirare i rapporti fra il cittadino e l’Amministrazione (si veda l’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023), per cui un operatore non può pretendere che errori od omissioni anche gravi siano in qualche modo sempre “sanati” dall’Amministrazione.

Per altro, conclude il TAR, secondo i principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 9/2014, “il potere generale di soccorso istruttorio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere utilizzato solo per regolarizzare le carenze di elementi formali della domanda di partecipazione e non per sanare la mancanza assoluta della stessa o delle dichiarazioni sostanziali in essa contenute”.

 

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