Con il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, n.11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore già dal 17 febbraio, a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.

Niente più sconto in fattura o cessione del credito, fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative.

In particolare all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la CILAS;
  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al Superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che prima del 17 febbraio 2023:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del Sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).

 

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