A 4 anni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, è ormai giunto alla fine il meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Già con il D.L. n. 39/2024 si era stabilito che, fatta eccezione per gli interventi nel cratere sismico, a partire dal 30 marzo 2024 non è più possibile utilizzare sconto in fattura e cessione del credito anche per i nuovi interventi con CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 se non risultano, al 30 marzo 2024, spese sostenute e documentate con fattura, per lavori già effettuati.

Adesso con la legge di conversione, lo stop arriva anche sulla fruizione delle rate residue.

Rimangono quindi aperte solo pochissime strade:

  • le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024 che rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e nel sismabonus  dovranno essere ripartite e detratte in dieci quote annuali di pari importo;
  • i crediti di imposta relativi a spese sostenute nel 2024 (per interventi già in corso e documentabili al 30 marzo 2024) saranno così ripartiti:
    • quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus);
    • cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 -ter dello stesso D.L. n. 34/2020 (Bonus Barriere Architettoniche 75%) e di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus).

Di.sa. ricorda che si conferma anche lo stop alla remissione in bonis per la comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative al Fisco, incluse quelle per le cessioni delle rate residue non fruite relative a detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti.

 

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