Il nuovo art. 119 dedicato al subappalto inserito nel nuovo codice non sembra aver previsto delle significative novità rispetto all’attuale formulazione dell’art. 105 d.lgs. n. 50/2016 sul subappalto.

In base al comma 2 dell’art. 119, dunque, sono le stazioni appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Resta fermo il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Confermata nel nuovo codice anche la responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante.

Di.sa. ritiene che la grande novità del nuovo codice in tema di subappalto è rappresentata dal subappalto “a cascata”. Il comma 17 dell’art. 119 del nuovo codice prevede invece che la Stazione Appaltante è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Analogamente al subappalto ordinario, anche per il subappalto a cascata sembra essere stato affidato alle stazioni appaltanti il compito di individuare i casi in cui ritenere ammissibile per il subappaltatore affidare una parte delle lavorazioni ad esso affidate ad altra impresa e, dunque, di individuare per ogni appalto, i casi in cui è ammesso il subappalto a cascata, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni. In questo caso, tuttavia, manca il riferimento alle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, presente invece al comma 2 dell’art. 119.

Share This