Affrontiamo oggi questo discorso: le unità immobiliari pertinenziali devono essere calcolate per determinare il limite di spesa ammesso alla detrazione fiscale? La risposta corretta è: non sempre.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.806 del 13 dicembre 2021, fornisce un nuovo chiarimento sul calcolo dei limiti di spesa per il Sismabonus 110% nel caso di edificio plurifamiliare con pertinenze.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus, come previsto anche per l’Ecobonus e il Sismabonus, sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Nel calcolo normalmente devono essere considerate anche le pertinenze. Ad esempio, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Di.sa ricorda però, come spiegato nella Circolare n.30/E dell’Agenzia delle Entrate, che le pertinenze non devono essere conteggiate nel caso in cui si trovino in un edificio diverso da quello oggetto dell’intervento.

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