Vediamo cosa cambia in seguito alla pubblicazione del provvedimento 1 dicembre 2021, prot. 340450 dell’Agenzia delle Entrate, resosi necessario a seguito del Decreto-Legge n.157/2021 (Decreto anti-frode), per le attività di controllo sulle cessioni dei crediti maturati dagli interventi di Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

L’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito e per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione ed è comunicata al soggetto che ha trasmesso la comunicazione con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’AdE, se in esito alle verifiche effettuate ritiene che siano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento è reso noto con le stesse modalità previste per la procedura di sospensione.

Di.sa. ricorda che, se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero sia decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

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