Superbonus 110% e infissi: nuovo intervento del Fisco.

Superbonus 110% per l’ampliamento della superficie vetrata, nuovi velux nel sottotetto, cassonetti, serramenti e oscuranti. Sono tutti temi molto interessanti che sono stati trattati dall’Agenzia delle Entrate nella nuovissima risposta n. 369 dell’8 luglio 2022 sugli interventi trainati più gettonati.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Partiamo dall’abc: cos’è un intervento trainato di superbonus 110%? L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per due tipologie di intervento:

  • riqualificazione energetica;
  • riduzione del rischio sismico.

I primi sono gli interventi di:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

I secondi sono gli interventi che accedono al sismabonus ovvero alla detrazione di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013.

Queste due tipologie di intervento sono anche chiamati “trainanti” perché accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (nel rispetto dei requisiti minimi) e offrono la possibilità ad altri interventi (i trainati) di accedere alla stessa detrazione.

Nel caso degli interventi di ecobonus 110%, gli interventi trainati più utilizzati sono quelli che riguardano gli infissi, sui quali Enea e Agenzia delle Entrate si sono dovute scontrare prima di arrivare ad una prassi comune.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: la nuova risposta del Fisco

L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate tra i quali l’ultimo dell’8 luglio 2022, la risposta n. 369, che ci consente di confermare alcuni concetti che dovrebbero ormai essere chiari.

Nel caso di specie (standard) l’istante riferisce di voler sostituire l’impianto di riscaldamento e unitamente realizzare ulteriori interventi trainati che complessivamente determineranno il miglioramento di due classi energetiche.

In particolare, l’istante intende:

  • sostituire tutti i serramenti esistenti senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti;
  • sostituire due serramenti ampliando la superficie vetrata;
  • installare due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti.

Le domande sono le seguenti:

  1. è possibile utilizzare il superbonus 110% solo per le spese che riguardano la sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti, oppure se per effetto dell’ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi non sia possibile fruire dell’agevolazione fiscale?
  2. nel caso in cui proceda anche alla sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti al fine di conseguire un risparmio energetico, tale intervento è autonomo rispetto a quello di sostituzione dei serramenti?
  3. può beneficiare del Superbonus per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti?
  4. è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e, in caso, qual è il massimale di spesa?

Sostituzione e ampliamento infissi

Con riferimento alla sostituzione degli infissi, come ormai dovrebbe essere chiaro, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. È possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

Scuri e persiane

Le detrazioni spettano  anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.

Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus).

Pertanto, in base al richiamo contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati” nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.

Schermature solari e chiusure oscuranti: caratteristiche tecniche e limiti di spesa

Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche che tali sistemi devono possedere, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate rinvia al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato da ENEA.

Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

 

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