Verifica anomalia dell’offerta: le responsabilità del RUP

Nessuna disposizione normativa impone al responsabile del procedimento che ha già richiesto le giustificazioni all’operatore, di assegnare un ulteriore termine per integrare o chiarire le deduzioni già presentate, o per una eventuale convocazione.

Verifica anomalia dell’offerta: le responsabilità del RUP

La conferma arriva dal CGARS, con la sentenza del 28 agosto 2023, n. 457, con la quale ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione di un operatore da una procedura per offerta anomala, per avere presentato un ribasso eccessivo rispetto ai costi da sostenere.

L’appalto comportava sia l’esecuzione di lavori che di servizi, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, che infatti aveva dovuto fare ricorso all’avvalimento proprio per l’espletamento della parte di lavori.

Nel valutare la questione, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto l’appello infondato per due ragioni fondamentali.

Innanzitutto l’OE non ha impugnato le regole della gara, ma le ha espressamente accettate, compreso l’inquadramento delle prestazioni, catalogate in atti dalla stazione appaltante in termini di “lavori”, con conseguenti effetti sui requisiti di partecipazione alla gara. Di conseguenza, la partecipazione alla gara, in un’ipotesi del genere, non può che considerarsi acquiescenza alla legge di gara.

Anche se si dovesse ritenere sussistente la presenza di elementi di ambiguità nella lex specialis (nel senso che bando e disciplinare non darebbero compiutamente conto della natura mista) ogni rilievo è sul punto precluso in quanto la lex specialis non è stata impugnata.

Offerta anomala ed esclusione dalla gara: nessun obbligo di contraddittorio

Per quanto riguarda la verifica di anomalia dell’offerta e sindacabilità, per costante orientamento della giurisprudenza  essa costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge.

Tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie.

Le valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta superano infatti l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria. Le conclusioni a cui è giunto il RUP sono coerenti con la lex specialis: l’offerta è stata redatta non considerando un’attività equivalente a quasi il 25% dell’appalto può quindi legittimamente dubitarsi della congruità dell’offerta nel suo complesso.

Inoltre, l’obbligo di motivazione della stazione appaltante in caso di valutazione di non congruità dell’offerta non sposta l’onere di comprovare la congruità dell’offerta, che permane in capo all’impresa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova. Sicché se l’impresa non comprova la congruità dei costi esposti la stazione appaltante motiva in modo sufficiente se dà conto di detta circostanza. Nel caso in esame, la formulazione dell’offerta e il tenore dei giustificativi, in quanto evidentemente formulati non considerando una parte assolutamente non modesta, edanzi assai rilevante dell’oggetto dell’appalto, sorreggono adeguatamente la decisione di non congruità resa dall’Amministrazione.

Non ha peraltro fondamento normativo, l’auspicato rinnovo del contraddittorio, che appare rispettato dalla richiesta di giustificazioni: il procedimento di valutazione di anomalia è infatti scandito nella richiesta di giustificazioni e nella risposta del candidato.

E tanto, concludono i giudici, è sufficiente a dichiararne l’immunità da mende. ulteriori interlocuzioni sono solo eventuali, considerata anche la generale necessità di accelerazione che caratterizza la procedura d’appalto.

 

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