Vediamo oggi il caso di un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio che viene venduto prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che generalmente le quote di detrazione non usufruite vengono trasferite al nuovo proprietario.

Infatti, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, spiega l’Agenzia, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.

Di.sa. sottolinea che, la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile, spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una Circolare, che, quando nell’atto di trasferimento dell’immobile non è stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

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