Codice dei contratti, Sblocca Cantieri e Bandi tipo: da ANAC le indicazioni per le stazioni appaltanti.In considerazione delle modifiche introdotte dal D.L.n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), e nelle more della definizione del nuovo Regolamento di attuazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative in merito all’applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.

Per farlo è stato pubblicato il Comunicato 23 ottobre 2019a firma del nuovo Presidente ANAC Francesco Merloni, con il quale si prende atto delle modifiche apportate dallo Sblocca Cantieri che riguardano:

  • la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’Albo dei Commissari di gara;
  • l’estensione ai settori ordinari, sempre fino al 31 dicembre 2020, della disposizione di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, con la quale le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
  • il limite al 40% al subappalto fino al 31 dicembre 2020 (limite su cui è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE 26 settembre 2019, causa C- 63/18)
    • la sospensione a fine 2020 dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara nonché delle verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore;
    • con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, la soppressione del secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;
    • con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, la sostituzione del secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 e l’aggiunzione del nuovo comma 2bis;
    • la modifica dell’art. 31, comma 5 del Codice, attribuendo all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del RUP;
    • la modifica dell’art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.

    Con un quadro normativo in divenire, l’ANAC si è riservata di modificare i Bandi tipo nn. 1, 2 e 3 relativi rispettivamente:

    • all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 1 di cui alla Delibera 22 novembre 2017, n,1228);
    • all’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 2 di cui alla Delibera 10 gennaio 2018,n. 2)
    • all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (bando tipo n. 3 di cui alla Delibera 31 luglio 201, n. 723).Modifiche che avverranno dopo la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Regolamento di attuazione e che terranno conto delle eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al Codice dei contratti.

      Nelle more, sono state fornite alcune specifiche indicazioni sul bando tipo n. 1 (estendibili anche ai nn. 2 e 3). Più precisamente:

      • paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme all’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019;
      • paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
      • il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;
      • paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;
      • paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15, (pag. 12 e 34), il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art. 2, l. 55/2019;
        • paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle buste B e C, – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
        • paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019;
        • paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.

        Inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies del Codice, si deve intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.L’art. 50 del Codice prevede espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.

fonte

Share This