È ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.Lo ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Parere n.416 del 15 maggio 2019 in risposta ad una precisa richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito alla possibilità di spendere “quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista“.In particolare, l’ANAC è stato chiaro sulla spendibilità dei requisiti di capacità tecniche e professionali ma non ha potuto fornire maggiori delucidazioni in merito alla spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica e capacità economica e finanziaria.

Come anche chiarito nelle Linee guida n. 1, infatti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.Per questo motivo, e in una situazione di evoluzione normativa, connessa alla recente entrata in vigore del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), e ai lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, l’ANAC ha ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica.Stesso discorso per la spendibilità dei requisiti di capacità economica e finanziaria la cui disciplina dovrebbe avvenire nell’ambito di atti normativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali, ad esempio, il regolamento unico previsto dallo Sblocca Cantieri e che dovrebbe essere pubblicato a breve termine.

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