Superbonus 110%, APE convenzionale e doppio salto di classe: i supercondomini. Dal superbonus 110% ai supercondomini. Non poteva mancare un chiarimento da parte della Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% nei cosiddetti supercondomini.

I supercondomini

Stiamo parlando dei condomini formati da più edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ognuno con proprio civico e codice fiscale, ma legati dalla comunione di alcuni “accessori” (tra i quali l’impianto termico) e, quindi, compresi in una più ampia organizzazione condonominiale.

Sui supercondomini l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta 8 febbraio 2021, n.94 che chiarisce alcuni concetti chiave per la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Il caso in esame dall’Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio del Fisco, l’istante è l’amministratore di un supercondominio dove si vuole riqualificare la centrale termica a servizio di tutti gli edifici. Al fine di accedere al superbonus, in alcuni condomini facenti parte del supercondominio, è stato deliberato di realizzare anche lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto dai quali conseguirà la diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati. Le domande poste all’Agenzia delle Entrate quale detrazione spetta:

  • ai condomini che hanno deliberato anche lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto, al fine di assicurare, congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico, il miglioramento di due classi energetiche degli edifici?
  • ai condomini che, invece, hanno deliberato solo la sostituzione dell’impianto termico?

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Per rispondere al quesito l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato il quadro normativo, i requisiti, gli interventi, gli adempimenti e le opzioni alternative relative alla detrazione fiscale in esame.

Da premettere che il parere dell’Agenzia delle Entrate risulta essere in linea con le ultime modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla legge 30 dicembre 2020,n.178  (c.d. Legge di Bilancio 2021).Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato cosa si intende per parti comuni. Per farlo ha rispolverato l’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Definizione che, ai sensi dell’art. 1117-bis del codice civile (introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220) si applica anche ai supecondomini.

L’APE e il doppio salto di classe

Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio, la supercicolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2020 ha precisato che qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condomini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.

Il rispetto del requisito del doppio salto di classe energetica previsto per gli interventi di riqualificazione va, dunque, verificato con la produzione dell’APE convenzionale prima e dopo l’intervento per ogni singolo edificio.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Per cui per i condomini facenti parte del supercondominio che, congiuntamente alla sostituzione dell’impianto centralizzato realizzano un isolamento termico a cappotto come previsto dall’art. 119, comma 1, lettera ) del Decreto Rilancio, certificando il doppio salto di classe energetica, potranno accedere al superbonus.

Per i condomini che, invece, non raggiungono il doppi salto di classe energetica, resta la fruizione dell’ecobonus ordnario previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

APE convenzionale, doppio salto di classe e verifica dei requisiti

In conclusione, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto di entrambi gli interventi.

fonte

 

 

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