Appalti, Anac: la Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse.

Nell’assegnazione di un appalto pubblico occorre sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell’affidamento, della realizzazione dell’esecuzione di un contratto pubblico. È necessario vigilare costantemente e verificare le dichiarazioni fornite, risolvendo le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere.

Lo ricorda l’Anac intervenendo nel caso di un Comune del Friuli Venezia Giulia, in cui l’Autorità ha accertato la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell’ambito degli affidamenti pubblici.

La vicenda riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.

Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell’incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento (Rup) e di Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per 11 anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro.

L’Anac contesta la violazione dell’articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune e la violazione dell’articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.

La Responsabile Rsa si è difesa spiegando di non essere mai stata dirigente della cooperativa e di avere avuto un “ridotto margine di autonomia e responsabilità”. Inoltre, in qualità di Rup e di Dec avrebbe posto in essere atti “meramente esecutivi” oltre ad aver operato un controllo sull’esecuzione del contratto “particolarmente attento” tanto da portare all’applicazione di “penali contrattuali come mai avvenuto nelle precedenti gestioni”.

E, ha sottolineato, la pregressa esperienza lavorativa era ben nota al comune, sin dal momento dell’assunzione, come emerge dai curricula tanto che in buona fede ha ritenuto che non fosse ostativa all’assunzione dell’incarico.

Il comune ha ammesso di essere consapevole del curriculum della Responsabile Rsa sostenendo però non abbia svolto alcun ruolo nell’ambito della procedura di gara e che la nomina a Dec è avvenuta dopo due anni. L’ente comunale, inoltre, ha ribadito che la dipendente non ha nessun interesse economico o finanziario, neanche potenziale, con il proprio precedente datore di lavoro incidente sui contratti in esame e, a riprova di ciò, ha documentato le numerose contestazioni e penali contrattuali applicate alla coop dalla dottoressa. Ingenti penali che sono state ricordate anche nella replica fornita all’Anac dalla cooperativa.

Secondo l’Anac, sia la dipendente del comune che il comune stesso che la coop hanno violato il Codice appalti. L’Authority ricorda che c’è conflitto di interesse quando un soggetto, prima di prendere servizio presso la stazione appaltante, ha svolto, senza interruzione, un’attività lavorativa per conto di un appaltatore, che successivamente partecipi ad una gara indetta dalla stazione appaltante nell’ambito della quali lo stesso soggetto venga nominato Responsabile unico del procedimento (Rup) o Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec).

La Responsabile Rsa del comune ha operato e opera in conflitto di interesse perché ha lavorato alle dipendenze della società appaltatrice proprio presso le stesse residenze per anziani di cui è oggi responsabile per conto del comune.

Oltre a dover prima di tutto dichiarare la sussistenza di un potenziale conflitto di interesse con l’esecutore dei contratti, l’interessata avrebbe dovuto astenersi dal compimento di qualsiasi attività nell’ambito dei contratti in questione.
Non esclude il conflitto il fatto che la stessa dottoressa abbia applicato penali alla coop come mai avvenuto in passato. L’articolo 42 del codice degli appalti è volto a garantire la imparzialità dell’operato del dipendente pubblico, nel duplice ed opposto senso di non avvantaggiare ma neanche danneggiare l’operatore con il quale il dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame.

Sicché, anche l’adozione di un certo numero di contestazioni contrattuali (peraltro ritenute dalla stessa coop ingiuste) è sintomatico di una potenziale assenza di imparzialità del dipendente che potrebbe avere ragioni di acrimonia nei confronti del precedente datore di lavoro.

L’Autorità inoltre sottolinea l’assoluta carenza di vigilanza da parte del comune in materia di conflitto di interesse. Quanto alla coop, Anac ricorda che secondo la giurisprudenza, il concorrente è obbligato a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero influenzare la valutazione dell’Amministrazione, comprese le eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti da un pregresso rapporto lavorativo. Tali informazioni erano chiaramente indicate nella documentazione di gara pubblicata su piattaforma telematica e, pertanto, il concorrente era a perfetta conoscenza del ruolo della ex dipendente ed era tenuto ad evidenziare il rapporto lavorativo intercorso per undici anni.

Anac suggerisce al comune di sostituire la Responsabile Rsa in conflitto di interessi e di valutare l’incidenza del conflitto di interesse sulla regolarità della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto, valutando gli opportuni provvedimenti di autotutela da adottare eventualmente adottando i conseguenti ed opportuni atti di autotutela. La stazione appaltante è invitata a comunicare all’Anac le eventuali determinazioni assunte, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della delibera.

 

edilportale

Share This