Principi di revisione da applicare alla verifica delle disposizioni in materia di ritenute sugli appalti con regole di revisione: è questo il richiamo contenuto nelle check list allegate al documento messo a punto dal Cndcec che analizza le norme introdotte dall’articolo 4 del dl n. 124/19. Il testo del documento è costruito riepilogando sia le disposizioni di legge che i pronunciamenti di prassi che sono via via intervenuti sinora, da ultimo con la circolare n. 1 dell’Agenzia delle entrate nonché le relative disposizioni attuative quali quello del provvedimento del direttore dell’agenzia del 6 febbraio in merito al rilascio del Durf.

Documento che consente di bypassare in primis il divieto di compensazione nel versamento delle ritenute con crediti fiscali che sono a disposizione del contribuente. Ciò posto, in allegato al documento sono state predisposte due check list di controllo partitamente destinate a monitorare gli adempimenti che la norma richiede da un lato ai soggetti committenti e dall’altro ai soggetti quali ad esempio appaltatori e subappaltatori che effettuano i lavori. La finalità di queste schede è fornire al revisore incaricato della revisione dei bilanci dei soggetti coinvolti, una guida per la verifica del corretto svolgimento degli adempimenti. E, per conseguenza, viene richiamato ad esempio il contenuto del principio di revisione SA Italia 250B ove, al paragrafo 14, si afferma la necessità di verificare la sistemazione da parte della direzione della società, delle eventuali carenze nelle procedure adottate dall’impresa stessa laddove riscontrate in esito allo svolgimento della verifica precedente.

Più in generale, il percorso guidato richiesto, ad esempio, per il committente riguarda in prima battuta l’ovvia necessità di verificare l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 17 bis del dlgs n. 241 del 1997 con particolare rilievo alla sussistenza del limite numerico e della prevalenza della manodopera. Un passaggio riguarda l’acquisizione della documentazione da parte dei soggetti che hanno materialmente svolto i lavori e che, evidentemente, può essere sia il Durf che la documentazione specifica attestante sia il versamento delle ritenute e dunque i modelli F24 nonché i relativi prospetti specifici legati alla posizione dei lavoratori.

Dal lato dei soggetti appaltatori e subappaltatori una particolare attenzione dovrà essere posta in relazione al fatto che gli stessi abbiano rispettato il divieto di compensazione laddove, naturalmente, non esistano i presupposti per il rilascio del Durf. Con riferimento alla modalità di versamento tramite F24, che l’Agenzia delle entrate ha varato appositi codici da evidenziare nei modelli in questione al fine di evidenziare il riferimento al committente. In questo contesto vi è il richiamo ai principi di revisione nazionali con particolare rilievo all’ipotesi in cui siano state riscontrate carenze nella organizzazione aziendale.

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