Cappotto termico interno con superbonus 110%, ok ma solo in alcuni casi. Negli edifici sottoposti a vincolo ex Codice dei beni culturali e del paesaggio e in quelli nei qualil’isolamento termico dell’involucro (intervento trainante) è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus 110% si applica a tutti gli interventi trainati.

Deve comunque verificarsi un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (per gli edifici che si trovano già nella penultima classe).

Lo ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Ok al superbonus 110% sul cappotto termico interno

Pertanto – ha aggiunto Ruffini -, come chiarito nella Circolare 24/E del 2020,se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Nell’ambito dei predetti interventi – ha concluso il direttore delle Entrate – si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.

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