Il TAR Lombardia, con la sentenza n.1343/2022, ha confermato che un operatore non può pretendere in fase di gara la rimodulazione dell’importo a base d’asta imputando la variazione al caro prezzi.

Come ha spiegato il giudice amministrativo, il disciplinare di gara prevede che i corrispettivi restino immutati nel corso dell’esecuzione.

Pretendere la variazione da parte dell’operatore prima della stipula del contratto (e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) è illegittimo, perché la documentazione di gara è chiara nel prevedere l’impossibilità di adeguamento dei prezzi, avvertendo i partecipanti alla gara della circostanza che il rischio ricade necessariamente sugli stessi operatori.

Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.

Di.sa. sostiene che non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto già in corso.

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