Una Stazione Appaltante può anche non procedere con l’aggiudicazione della gara, qualora riscontri un mutamento di condizioni tale da rendere insostenibile la spesa rispetto al quadro economico inizialmente previsto.

Lo ha stabilito il TAR Toscana, con la sentenza n. 885/2022, riguardo al ricorso presentato da un operatore, risultato primo in graduatoria nella gara per l’affidamento di un lavoro, a seguito della decisione da parte della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara.

Di.sa. ritiene che la decisione di non procedere all’aggiudicazione è stata assunta a seguito di un’istruttoria conclusa con una determina ben motivata. L’Amministrazione, infatti, ha evidenziato alcune criticità, soprattutto per quanto concerne l’esistenza di un sopravvenuto incremento dei costi che rendeva l’opera non più sostenibile.

La stazione appaltante ha provato “motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico connesse alla non attualità del quadro economico e alla necessità di un suo adeguamento in vista dell’indizione di una nuova gara”, riferendosi all’incremento dei prezzi delle materie prime, ritenendo che “un incremento dei prezzi così forte, che ha reso obiettivamente inadeguato il quadro economico di riferimento, pone inoltre serie perplessità circa l’effettiva rimuneratività delle offerte pervenute, anche avuto riguardo alle criticità riscontrate ed esposte ai punti precedenti, con tutti i conseguenti rischi di ritardi nelle lavorazioni, cattiva esecuzione delle opere e potenziali contenziosi”.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità della decisione di non aggiudicare l’appalto per sopraggiunte motivazioni di natura economica, che hanno reso insostenibile la realizzazione dell’opera.

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