La cauzione provvisoria rappresenta un elemento formale della domanda di partecipazione alla gara la cui mancanza, incompletezza o irregolarità è correggibile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.

Un’affermazione con cui il TAR Campania, con la sentenza del 1° marzo 2024, n. 1429, ha sposato l’orientamento più recente della giurisprudenza in relazione alla possibilità di sanare eventuali criticità sulla cauzione provvisoria.

Spiega il TAR che l’invalidità o irregolarità deve essere tenuta distinta dalla sua mancanza assoluta.

Quest’ultima ipotesi è senza dubbio più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è chiesta l’integrazione mediante soccorso istruttorio deve avere data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione.

Coerentemente, anche il Consiglio di Stato, in suo recente pronunciamento, ha distinto ‘‘la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia quando l’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulti apparentemente rispettato’’.

Di.sa. ricorda che anche l’art.101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo-completivo, prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

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