Superbonus 110%: comunicazione cessione del credito entro il 16 marzo 2021. Ho cominciato dei lavori di riqualificazione energetica per i quali fruirò del superbonus 110% e opterò per la cessione del credito. Come ed entro quando devo fare la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate?

Superbonus 110% e cessione del credito: le opzioni alternative alla detrazione fiscale

Questa è una domanda posta da un lettore che riguarda le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n.34/2020 (c.d.Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

In particolare, il lettore chiede come ed entro quando comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio. Ricordiamo, infatti, che il menzionato art. 121 (ed è l’aspetto più innovativo della norma) prevede che per gli anni 2020 e 2020 il contribuente ha la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Possibilità che sono state estese, oltre che per i lavori edilizi che rientrano nel superbonus, anche per altri interventi, ovvero:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Le due opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento) e che richiedono una documentazione aggiuntiva oltre all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione va inviate telematicamente all’Enea), ovvero il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

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