Ecco che l’ ANAC, torna a farsi sentire soprattutto quando si parla di oneri a carico della stazione appaltante.

L’ Autorità Nazionale Anticorruzione sostiene che i costi sostenuti per le attività di committenza previste dall’ art. 39 del codice dei contratti, sono da ritenersi costi che devono essere sostenuti dalle stazioni appaltanti nel momento in cui esse decidono di beneficiare dell’aiuto di altri soggetti che garantiscono un supporto nelle operazioni di commitenza attraverso la messa a disposizione di infrastrutture informatiche.

L’ ANAC aggiunge che, nonostante esse siano delle prestazioni utilizzate dalle amministrazioni, non si esclude che queste decidano di far assumere tale impegno ai concorrenti qualora vi sia l’aggiudicazione.

Di.sa ritiene che in questo modo si scoraggiano i soggetti a partecipare alle gare e quindi è il caso di ritenere non appropriato l’utilizzo di tali clausole cosa da evitare probabili contenziosi.

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