L’ ADE( Agenzia delle Entrate) è intervenuta in merito a un quesito ricorrente che molti si pongono: cosa succede in caso di demolizione e ricostruzione per quanto concerne le detrazioni fiscali? Chi ne ha diritto e fino a quando? Quale è la percentuale?

Innanzitutto l’ ADE ha ricordato una distinzione tra Sismabonus e Sismabonus acquisto. Il primo, ossia il Sismabonus, riguarda quelle detrazioni che vengono riservate a chi utilizza misure antisismiche sul propio immobile, invece nell’altra ipotesi, è l’acquirente ad usufruire della detrazione sul prezzo di vendita mentre l’impresa effettua lavori di demolizione e ricostruzione apportando un miglioramento antisismico( nelle zone classificate a rischio 1, 2 o 3) e garantendo l’alienazione degli immobili entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

Ricordiamo che il tetto di spesa del Sismabonus sull’acquisto di case antisismiche è pari a 96mila euro, mentre ciò che non è fissa è l’aliquota, poichè essa ammonta al 75% del prezzo di vendita se l’immobile che è stato ricostruito ha ricevuto un miglioramento antisismico di una classe ed è pari all’85% se invece l’immobile ha ottenuto un miglioramento di due classi. La normativa sul sismabonus è stata inglobata dal Superbonus che ha come termine ultimo il 30/06/2022, quindi l’aliquota della detrazione è stata innalzata al 110%.

Un’altra specifica riguarda i beneficiari . Per il sismabonus sono sia le persone fisiche, soggetti Irpef, sia le imprese, che invece sono soggetti ad Ires, mentre nel caso del superbonus 110% possono beneficiare solo le persone fisiche.

Di.Sa rammenta una risposta dell’ ADE, la quale afferma che per poter usufruire del Sismabonus in merito all’acquisto di un immobile antisismico, l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31/12/2021 se viene fatto da una società, invece se viene acquistato da persona fisica beneficiaria del Superbonus, l’atto di acquisto dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2022.

Inoltre Di.Sa precisa che, in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’ecobonus spetta solo sulla volumetria originaria e in questo caso, il beneficiario della detrazione sarà l’impresa che ottiene l’ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico effettuati sulle unità immobiliari di sua proprietà prima della vendita.

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