Lo schema di regolamento non detta particolari vincoli in tema di rotazione, alla cui declinazione pratico/operativa dedica l‘articolo 9. A ben vedere, la disposizione si limita a ribadire quanto già esplicitato nelle linee guida Anac n. 4.

La rotazione: Il primo comma dell’articolo ribadisce che gli affidamenti e l’esecuzione in ambito sotto soglia, di cui all’articolo 36 del codice, devono avvenire nel rispetto del principio della rotazione.

La possibilità di non applicare la rotazione: Anche il regolamento ammette la possibilità di veicolare l’applicazione della rotazione come già suggerito dall’Anac. In particolare, si riprende il passo delle linee guida in cui si precisa che «la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce, in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali.

Le deroghe: I commi 4 e 5, sono invece dedicati alle “deroghe” ovvero ai casi in cui il Rup, con debita motivazione, può non applicare la rotazione. In particolare, ciò può accadere in «casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative».

Di.Sa pensa che allo stesso modo, utile per la motivazione, possono essere anche i riferimenti alle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare.

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