Nel momento in cui viene presentata una domanda, solo chi è in possesso del CEL – certificato esecuzione lavori – ossia quel documento con cui la Stazione Appaltante attesta che un determinato operatore economico (un’impresa) ha eseguito e realizzato in maniera regolare e con esito positivo le opere a essa affidate, a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o forme di aggiudicazione alternative.

Tale documentazione è regolamentata ai sensi dell’Allegato D del D.P.R. 34/2000.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Deliberazione n.24 del 23 maggio 2013 dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ) e dell’ art. 8, comma 7, lett. a) D.P.R. 207/2010, l’impresa che necessita dell’emissione del Certificato Esecuzione Lavori, deve presentare formale richiesta alla Stazione Appaltante.

Quest’ultima emette il Certificato in modalità telematica attraverso l’apposito servizio ad accesso riservato fornito dal sito dell’AVCP (www.avcp.it).

Ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n.207/2010, inoltre, la Stazione Appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare esclusivamente i lavori iniziati e ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Di.Sa ricorda che, nel caso di lavori antecedenti tale periodo o in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del rilascio del CEL, può comunque essere computata soltanto quella parte di lavori eseguita nel quinquennio che precede la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

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