La stima dei costi della manodopera è un passaggio tecnico fondamentale per la corretta definizione della base d’asta nei contratti pubblici, soprattutto nei servizi ad alta intensità di lavoro.
Il parere ANAC del 14 maggio 2025, n. 193, ribadisce l’obbligatorietà dell’utilizzo delle tabelle del Ministero del Lavoro aggiornate, in applicazione degli articoli 41, commi 13 e 14 del Codice dei contratti pubblici.
Il riferimento centrale è l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce:
- al comma 13, che il costo medio del lavoro deve essere determinato, annualmente, con apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro, basate sui valori della contrattazione collettiva nazionale;
- al comma 14 che le stazioni appaltanti sono obbligate a scorporare dalla base di gara i costi della manodopera, determinandoli secondo le suddette tabelle. Gli operatori economici possono ribassare solo il resto dell’importo, dimostrando eventuali efficienze organizzative.
La base d’asta non può essere costruita su dati superati o incoerenti, soprattutto nei contratti ad alta intensità di manodopera.
Di.sa., in conclusione, ribadisce alcuni principi fondamentali:
- i costi della manodopera devono essere stimati sulla base delle tabelle ministeriali vigenti alla data di gara;
- le tabelle hanno natura vincolante e non derogabile;
- non è legittimo un disallineamento significativo tra base d’asta e livelli retributivi minimi;
- il mancato aggiornamento vizia l’istruttoria e comporta l’obbligo di annullamento in autotutela;
- l’inosservanza può compromettere la congruità delle offerte e la qualità del servizio appaltato.